Bonus mobili, detrazioni per ristrutturazioni, mutui… Ecco i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Tutti i dubbi e le incertezze in tema di bonus ristrutturazioni sono stati raccolti in una sola Circolare contenente i chiarimenti che l’Agenzia delle Entrate ha fornito sulle varie questioni interpretative in materia di Irpef prospettate dai Caf e da altri soggetti.

La Circolare n.17/E/2015 dell’Agenzia affronta e chiarisce varie questioni interpretative riguardanti le detrazioni fiscali, gli oneri deducibili, i redditi da lavoro dipendente e le imposte indirette, in merito a:
spese sanitarie
spese di istruzione
recupero del patrimonio edilizio
detraibilità interessi di mutuo e trasferimento all’estero
detrazione per l’acquisto di mobili e successione
credito d’imposta riacquisto prima casa
altre questioni
Ordinante del bonifico diverso dal beneficiario della detrazione
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile usufruire regolarmente del bonus fiscale anche se l’ordinante del bonifico è diverso dal beneficiario. In tal caso è necessario che dal bonifico emerga in modo chiaro chi è il soggetto che usufruisce della detrazione, con l’esplicita indicazione del codice fiscale.

Nuove detrazioni su immobili che hanno già goduto del beneficio
Chi ha usufruito già della detrazione fiscale per un intervento di ristrutturazione edilizia può nuovamente accedere al beneficio se intraprende dei nuovi lavori di riqualificazione.
Per avere diritto alla detrazione completa sullo stesso immobile, ossia ancora una volta con il limite di spesa pari a 96.000 euro, la nuova ristrutturazione deve configurarsi come un intervento autonomo e non la prosecuzione di quello per cui si è già usufruito del bonus. L’autonomia dell’intervento emerge, oltre che da elementi di fatto (titolo abilitativo, collaudo dell’opera e dichiarazione di fine lavori), anche dall’autonoma certificazione dei lavori.
In caso di prosecuzione di una precedente ristrutturazione, il limite di spesa per i nuovi lavori non sarà più pari a 96.000 euro, ma si dovranno detrarre le somme già spese.

Bonus mobili ed eredità dell’immobile
Diversamente da quanto accade per le detrazioni sulle ristrutturazioni, l’erede non ha diritto a subentrare al bonus mobili.
Nonostante la detrazione del 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici nel limite di 10 mila euro presupponga la fruizione della detrazione sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, si tratta di 2 agevolazioni differenti e regolate da norme diverse, che per gli arredi non prevedono il trasferimento mortis causa del bonus.

Beneficiario che lascia in eredità l’immobile
Infine è stato affrontato il caso di trasferimento mortis causa della titolarità dell’immobile sul quale sono stati realizzati interventi di recupero edilizio negli anni precedenti.
In caso di trasferimento dell’immobile, su cui sono già stati effettuati gli interventi di ristrutturazione per cui si sta usufruendo della detrazione fiscale, l’erede ha diritto al rimborso delle rate rimanenti, a condizione che abbia “detenzione materiale e diretta del bene”, ossia la disponibilità immediata del bene per tutta la durata del rimborso. Pertanto, se l’erede concede l’immobile in comodato o in locazione perderà il diritto a percepire la detrazione fiscale rimanente.
Per continuare ad usufruire del bonus fiscale non è invece rilevante che l’immobile sia destinato ad abitazione principale dell’erede.

DA – Acca software – biblus-net

Scarica la Circolare AE 17/2015

 

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